Fatture elettroniche di integrazione reverse charge e autofatture

Creato il: 12.07.2022
Le funzionalita' descritte in questa pagina fanno riferimento ad una versione minima di Ready Pro v2022.5
N.B. La procedura "Fatture elettroniche di integrazione reverse charge e autofatture" va a sostituire il precedente esterometro.
Le integrazioni ed autofatture create con questa procedura non creano registrazioni in contabilità (ovvero in prima nota), nè modificano i registri IVA.
A livello di contabilità, registrazioni in prima nota e registri IVA occorre procedere esattamente come si faceva in passato con l'esterometro (ovvero creando le registrazioni manualmente)
N.B. La nuova procedura va a sostituire solo ed esclusivamente il precedente esterometro.
Non influenza la contabilità, nè le registrazioni in prima nota, nè i registri IVA.
A livello di contabilità, registrazioni in prima nota e registri IVA occorre cioè procedere esattamente come si faceva in passato con l'esterometro (ovvero creando le registrazioni manualmente in prima nota)
Dal 1 Luglio 2022 la comunicazione dati delle autofatture e delle integrazioni relative alle operazioni di acquisto dall'estero in reverse charge non avverrà più tramite esterometro, bensì mediante la compilazione di fatture elettroniche ed il conseguente invio all'Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Per meglio comprendere le tipologie di documenti che riguardano le operazioni transfrontaliere, prendiamo in esame questa infografica suddivisa per provenienza dei fornitori:
Nel caso di fornitore residente in UE gli acquisti di beni dovranno essere documentati con un’integrazione di tipo TD18.
Nel caso di beni che sono già presenti in territorio italiano bisognerà utilizzare un’integrazione di tipo TD19.
Mentre l’acquisto di servizi dovrà essere documentato con un’integrazione di tipo TD17.

Per quanto riguarda invece i fornitori residenti fuori dall’UE gli acquisti di beni NON dovranno essere documentati in quanto già riportati nelle bollette doganali.
Nel caso di beni che sono già presenti in territorio italiano, come ad esempio nel caso della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, bisognerà utilizzare un’autofattura di tipo TD19.
Mentre l’acquisto di servizi dovrà essere documentato con un’autofattura di tipo TD17.

In tutti questi casi, è bene impostare una numerazione separata per ogni tipo di documento, così da semplificare le operazioni di riconciliazione e verifica.

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